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XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE ORTOLANI d’iniziativa dei Senatori
QUARTO, PRESUTTO, PERILLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, MANTERO, L’ABBATE, PAVANELLI, DI MICCO, AUDDINO, CORBETTA, PESCO, DELL’OLIO, EVANGELISTA, MATRISCIANO, ROMANO, LOREFICE, LEONE, PIRRO, NATURALE, ANGRISANI, ACCOTO, BOTTO, RICCARDI, VANIN, MONTEVECCHI, MAIORINO, ABATE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, BOGO DELEDDA, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COLTORTI, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D’ANGELO, DE LUCIA, DELL’OLIO, DESSI, DI GIROLAMO, DI MARZIO, DI NICOLA, DONNO, DRAGO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GIARRUSSO, GIROTTO GRANATO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LEZZI, LICHERI, LOMUTI, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARILOTTI, MARINELLO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MORRA, NOCERINO, ORTIS, PACIFICO, PELLEGRINI MARCO, PETROCELLI, PIARULLI, PISANI, PUGLIA, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO.
Istituzione dei “Santuari dell’acqua potabile” e delega al Governo per la tutela degli acquiferi e delle sorgenti di acqua potabile.
Onorevoli Senatori! — Il professor Franco Ortolani, Senatore della Repubblica della XVIII legislatura, tragicamente scomparso, prima di poter concludere il Suo mandato parlamentare, il 22 novembre 2019, conduceva da tempo una battaglia contro il dissesto idrogeologico e per il riconoscimento dell’acqua come bene pubblico, comune
, di importanza strategica nazionale.
Il 23 luglio 2019, nella seduta n. 136 del Senato della Repubblica, veniva pubblicata a Sua prima firma una mozione (atto n. 1-00149) relativa ad un tema che gli stava particolarmente a cuore, quello della protezione e della tutela dei grandi acquiferi geologici. Franco Ortolani voleva che questi acquiferi fossero tutelati come “santuari dell’acqua potabile”.
Gli acquiferi in questione, infatti, grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono ad immagazzinare le acque di precipitazione, alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti il bene più prezioso: l’acqua potabile. Le stesse sorgenti, inoltre, anche quando non captate garantiscono la vita biologica dei fiumi, soprattutto nel periodo estivo, quando i corsi d’acqua sono “in magra” (e lo saranno sempre di più, viste le variazioni climatiche in corso). Esse dunque sono, a maggior ragione, bisognose di una specifica tutela legislativa.
La mozione si apre con una ricostruzione particolarmente attenta e puntuale del quadro costituzionale di riferimento, ponendo così al centro dell’attenzione – come il Senatore Ortolani era solito fare – la Costituzione della nostra Repubblica.
Viene innanzitutto richiamato l’art. 2 che, nel sancire il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e nel riconoscere l’obbligo, per la Repubblica, di richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, “impone implicitamente che l’acqua potabile che, naturalmente, sgorga o transita sul territorio italiano, sia demanio dello Stato, affinché quest’ultimo possa disporne in modo equo e solidale tra i cittadini”.
Si ricorda, poi, che l’art. 9, imponendo la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, “richiede la salvaguardia delle grandi sorgenti d’acqua, da intendersi quali veri e propri ‘santuari naturali’, unici e irripetibili in quanto frutto di un processo geologico protrattosi per centinaia di migliaia di anni”, i quali alimentano le acque sorgive garantendo la vita anche durante i periodi non piovosi.
Particolarmente pregnante il riferimento all’art. 32, il quale, prevedendo la tutela della salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, la gratuità delle cure, l’osservanza dei limiti imposti dal rispetto della persona umana, “che l’acqua potabile, necessaria alla vita di ogni individuo, sia distribuita a tutti i cittadini, senza finalità capitalistiche, con mezzi e strumenti adeguati a consentire a questi ultimi di abbeverarsi in sicurezza ed in quantità adeguate per la propria salute”.
Si menziona, da ultimo, l’articolo 41 il quale, nel riconoscere la libertà di iniziativa economica privata, prevede tuttavia che essa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, sancendo inoltre che l’attività economica, sia pubblica che privata, deve essere dallo Stato indirizzata e coordinata a fini sociali.
Viene richiamato anche l’art. 144 del “Codice dell’ambiente” (d.lgs. n. 152 del 2006), il quale prevede che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato” e che, inoltre, “qualsiasi loro uso” deve essere effettuato “salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”. Si ricorda, infine, che il medesimo art. 144 impone di “evitare gli sprechi” delle acque e di “favorire il rinnovo delle risorse”, non pregiudicando “il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”. Pertanto occorre adoperarsi al fine di impedire che le erogazioni di acque potabili vengano “ulteriormente privatizzate” e al fine di mettere in essere un “piano di risanamento del servizio idrico nazionale” onde evitare sprechi in questo periodo di eccezionale carenza idrica.
La mozione si conclude, dunque, con la fondamentale affermazione che “l’acqua potabile, le fonti da cui essa sgorga, le falde acquifere, l’acqua accumulata in laghi naturali e artificiali, il sistema idrico inteso nel suo complesso devono intendersi alla stregua di un bene pubblico inalienabile che, in quanto tale, non solo non può essere sottomesso alle leggi del mercato a scapito dei diritti fondamentali della persona, ma deve essere dallo Stato mantenuto in modo adeguato e consono agli scopi, costituzionalmente imposti, a cui esso è preposto. L’intervento su tali problematiche è tanto più urgente in quanto il periodo di eccezionale cambiamento climatico impone di considerare l’acqua quale vera e propria risorsa strategica di rilevanza nazionale”.
Nella commemorazione che ha avuto luogo presso il Senato della Repubblica, il giorno martedì 3 dicembre 2019, nella 170ª Seduta pubblica, esponenti di tutti i gruppi parlamentari – così come il Ministro Luigi Di Maio, in rappresentanza del Governo – hanno espresso la loro volontà di dare seguito all’iniziativa del Senatore Professor Franco Ortolani, presentando una proposta di legge sui “Santuari dell’acqua potabile”.
Con la presentazione di questo disegno di legge quella volontà viene oggi realizzata e, con essa, il sogno, anzi, uno dei tanti sogni, dei tanti obiettivi e delle tante battaglie a tutela dell’ambiente, di Franco Ortolani.
Il disegno di legge si compone di sette articoli:
L’articolo 1 riguarda le finalità della proposta di legge, definendo la tutela delle sorgenti di acqua potabile captate e non ancora captate, degli acquiferi da cui originano le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi artificiali e degli acquiferi costieri.
L’articolo 2 inserisce le definizioni di sorgenti captate e non captate.
L’articolo 3 dispone che al fine di tutelare le sorgenti, gli acquiferi e i bacini idrografici, è necessario porre in essere una mappatura degli stessi presenti sull’intero territorio nazionale; essa, è realizzata dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
L’articolo 4 statuisce che al fine di porre in essere le attività di ricognizione e mappatura il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca costituisce, a seconda delle esigenze, uno o più gruppi di studiosi esperti, in possesso di laurea in scienze geologiche la cui attività è sovvenzionata da una borsa di studio di importo pari a quello di un assegno di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. I componenti dei gruppi di ricerca e i loro coordinatori sono selezionati da un’apposita commissione composta da membri sorteggiati e rispondenti a specifici requisiti fissati dall’ Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 6 destina, per lo svolgimento delle suindicate attività, risorse pari a 1 milione e cinquecento mila euro per il triennio anni 2020 2022.
All’articolo 5 si prevede l’istituzione dei “Santuari dell’acqua potabile” composti da tutti gli acquiferi principali e dai bacini idrografici individuati secondo le risultanze della mappatura. L’articolo 6 contiene una delega al Governo per la tutela degli acquiferi e delle sorgenti captate e non captate. L’articolo 7 statuisce la “musealizzazione dei Santuari dell’acqua potabile posta in essere da uno specifico piano realizzato dal Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo.
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